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Famiglia Diritti dell’infanzia Migrazione

Nessun divieto di ricongiungimento familiare per le persone ammesse temporaneamente

In una lettera al Consiglio degli Stati, la CFIG e altre quattro commissioni giudicano il divieto di ricongiungimento familiare per le persone ammesse temporaneamente contrario alla Costituzione, al diritto internazionale e ai diritti dei minori.

Le cinque commissioni extraparlamentari competenti per le questioni familiari (COFF), l’infanzia e la gioventù (CFIG), la migrazione (CFM), le questioni femminili (CFQF) e il razzismo (CFR) hanno preso atto con grande preoccupazione della decisione del Consiglio nazionale di vietare il ricongiungimento familiare per le persone ammesse temporaneamente (statuto F). Giudicano il rifiuto del ricongiungimento familiare per i profughi di guerra e le famiglie in cerca di protezione che non possono tornare nel loro Paese d’origine contrario alla Costituzione, al diritto internazionale e, in particolare, ai diritti dei minori. Le commissioni extraparlamentari firmatarie sconsigliano pertanto vivamente di portare avanti questo progetto.

La lettera è disponibile in tedesco (qui sotto) o in francese (cambiare la lingua del sito in alto a destra).