Mandato
L’articolo 22 della
attribuisce alla CFIG i seguenti compiti:- offrire consulenza al Consiglio federale in materia di politica dell’infanzia e della gioventù;
- osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera evidenziandone gli sviluppi e proponendo, se necessario, eventuali misure;
- esaminare a scadenze regolari se la LPAG tiene in debito conto le condizioni di vita dei fanciulli e dei giovani;
- prima dell’adozione di importanti leggi federali e ordinanze in materia di politica dell’infanzia e della gioventù, esprimere il proprio parere circa le ripercussioni delle stesse sui fanciulli e sui giovani;
- sensibilizzare l’opinione pubblica sulle esigenze dei fanciulli e dei giovani.