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Protezione dell’infanzia Prevenzione

Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza

La CFIG raccomanda di sancire nell’articolo 46a della LTC l’obbligo per i fornitori di servizi d’accesso a Internet e di servizi di telecomunicazione, non solo di offrire consigli di qualità in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti, ma anche di mettere in servizio dispositivi che permettano di bloccare l’accesso dei minori ai contenuti pornografici.

La CFIG ritiene che un semplice obbligo di consulenza non basti a proteggere i minori. La Commissione raccomanda di completare i dispositivi di applicazione della LTC con: 

  • requisiti di qualità riguardo ai consigli dati agli utenti dai fornitori di servizi d’accesso a Internet e di servizi di telecomunicazione, nonché di controllo della qualità della consulenza fornita;
  • indicazioni sui mezzi di protezione dei bambini e degli adolescenti da mettere a disposizione dei clienti dei servizi di telecomunicazione e degli utenti di Internet;
  • l’obbligo per i fornitori di servizi d’accesso a Internet e di servizi di telecomunicazione di mettere a disposizione mezzi tecnici e legali (standard e norme minimi da rispettare) per la protezione dei bambini e degli adolescenti, indipendentemente dal livello di sviluppo e dall’evoluzione delle possibilità tecniche e delle nuove tecnologie di telecomunicazione.

La CFIG ritiene inoltre che i fornitori di servizi d’accesso a Internet e di servizi di telecomunicazione debbano mettere in servizio dispositivi che permettano di bloccare l’accesso dei minori ai contenuti pornografici. 

La responsabilità di proteggere i minori non incombe solo ai genitori, ma deve ricadere anche sui fornitori di servizi d’accesso a Internet e di servizi di telecomunicazione.