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Protezione dell’infanzia Criminalità Prevenzione

20.445 n Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale

La CFIG sostiene la prevista modifica del diritto penale. Accoglie con favore l’impostazione tecnologicamente neutra della norma, ma nutre alcune riserve riguardo alla sua applicabilità, al rispetto dei principi del diritto penale minorile e a una possibile eccessiva criminalizzazione.

La CFIG sostiene in linea di massima l’indirizzo del progetto, che intende completare la gamma degli strumenti di lotta al bullismo e al ciberbullismo nell’ambito del diritto penale. In particolare è favorevole all’impostazione tecnologicamente neutra dell’articolo 177bis PP-CP, all’aumento della comminatoria di pena per chi agisce pubblicamente e alla configurazione della nuova fattispecie penale quale reato perseguibile a querela di parte. La CFIG esprime il suo accordo con alcune riserve, segnatamente riguardo al rispetto dei principi del diritto penale minorile, alla necessità di evitare un’eccessiva criminalizzazione di conflitti tipici dell’età giovanile e all’effettiva applicabilità della norma penale.

Una disposizione penale, da sola, non può garantire la protezione dei bambini e dei giovani dal bullismo. La CFIG chiede pertanto che:

  • l’inasprimento del diritto penale sia accompagnato da un potenziamento delle misure di prevenzione e intervento, in particolare nei contesti scolastici ed extrascolastici;
  • nel rapporto esplicativo venga chiarito il rapporto tra la nuova norma penale e il diritto penale minorile, i principi della protezione e dell’educazione e la procedura di mediazione prevista dal diritto processuale penale minorile;
  • le autorità di perseguimento penale vengano sensibilizzate e formate alla gestione del bullismo tra bambini e giovani e possano contare su misure concrete volte non soltanto a perseguire penalmente gli illeciti ma anche ad eliminare il comportamento bullistico nei singoli casi;
  • gli atti che configurano la nuova fattispecie penale siano descritti in modo chiaro per i bambini e i giovani;
  • l’esercizio del diritto di querela da parte dei detentori dell’autorità parentale sia accompagnato da offerte di consulenza adeguate e l’opinione dei bambini e dei giovani sia tenuta in debita considerazione in questo processo;
  • ai bambini e ai giovani interessati sia garantito, indipendentemente dal fatto che sia sporta querela, un accesso rapido, semplice e gratuito alle prestazioni dell’aiuto alle vittime;
  • i lavori relativi al presente progetto vengano coordinati con quelli relativi all’iniziativa parlamentare 18.434 e alla nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom).